{"id":7504,"date":"2021-04-22T04:28:48","date_gmt":"2021-04-22T04:28:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/?p=7504"},"modified":"2024-10-26T16:55:09","modified_gmt":"2024-10-26T16:55:09","slug":"giustizia-liberta-disciplina-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/attualita\/giustizia-liberta-disciplina-2\/","title":{"rendered":"Giustizia, libert\u00e0, disciplina (2)"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Nota del direttore responsabile Pierluigi Natalia<\/strong><\/em>: Concludiamo oggi la pubblicazione dell\u2019intervento dell\u2019arcivescovo Agostino Marchetto al\u00a0 XLI Seminario Internazionale di Studi Storici &#8220;da Roma alla III Roma&#8221;, su &#8220;Libertas et disciplina\u201d in riferimento al tema \u201cReligione, volont\u00e0 del sovrano, legge\u201d, ricordando ai lettori che questa seconda parte dell\u2019intervento, sul tema della libert\u00e0 religiosa, pu\u00f2 essere considerata anche come una trattazione a s\u00e9 stante.<\/p>\n<p><strong>Diritti umani universali: la libert\u00e0 religiosa<\/strong><\/p>\n<p>Questo tema \u00e8 stato anzitutto da me trattato nel piccolo volume pubblicato assieme al Prof. Daniele Trabucco, con il titolo &#8220;La libert\u00e0 religiosa tra Stato e Chiesa&#8221;. Atti del Convegno Santa Giustina (Belluno), 16 maggio 2013, a cura di Michelangelo De Don\u00e0, Solfanelli, Chieti 2014, p.15-30.<\/p>\n<p>Come premessa si potrebbe leggere con frutto il contributo, nel volume AA. VV., Vatican II. La libert\u00e9 religieuse, Paris 1966, di Yves Congar, &#8220;Que faut-il entendre pour d\u00e9claration?&#8221; e percorrere la storia del suo testo, offertaci da Jemes Hamer, a partire dal &#8220;documento di Friburgo&#8221;, passando poi a quello del pendolo preparatorio e alle successive 6 redazioni (il numero \u00e8 significativo delle difficolt\u00e0 incontrate: ib., p. 53-110).<\/p>\n<p>Particolare attenzione merita da parte nostra altres\u00ec il contenuto del sottotitolo &#8220;L&#8217;\u00e9volution homog\u00e8ne de la doctrine pontificale&#8221; (ib., p. 65-69 e poi 79, 91,99s.), ma su questo argomento, importante, ci facciamo guidare da un nocchiero esperto e decisivo per la sorte della libert\u00e0 religiosa in Concilio, il gesuita statunitense John Courtney Murray, &#8211; ritornato alla ribalta dei media dopo le recenti elezioni presidenziali negli Usa &#8211; in un contributo dal titolo &#8220;Vers une intellig\u00e9nce du d\u00e9veloppement de la doctrine de l&#8217;Eglise sur la libert\u00e9 religieuse\u201d (ib., 112-147). In effetti la dichiarazione \u00e8 interessante perch\u00e9 rappresenta un autentico problema nello sviluppo della dottrina, \u00abun passo avanti nel progresso della civilt\u00e0\u00bb, un progresso nella dottrina cattolica ma nella linea di non contraddizione, si affretta a dire l&#8217;autore. Di fatto, per citare Pio IX e il suo Syllabus, la nozione di libert\u00e0 di coscienza derivava dalla prima premessa del nazionalismo naturalista cos\u00ec delineato: \u00abLa ragione umana, considerata senza alcun rapporto a Dio, \u00e8 l&#8217;unico arbitro del vero e del falso, del bene e del male; essa \u00e8 legge a s\u00e9 stessa, \u00e8 sufficiente con le forze naturali per procurare il bene degli esseri umani e dei popoli\u00bb. Affermare che la coscienza \u00e8 libera era dunque attestare che non c&#8217;\u00e8 ordine morale trascendente l&#8217;uomo, i cui imperativi obbligano in coscienza. \u00c8 la teoria della &#8220;coscienza senza legge&#8221; condannata pi\u00f9 tardi da Leone XIII. Quanto alla nozione di libert\u00e0 di culto nella societ\u00e0, essa derivava dal concetto di governo descritto nel Syllabus nel modo seguente: \u00abLo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto che non \u00e8 circoscritto da alcun limite. Mettendo la libert\u00e0 di culto come istituzione legale nella societ\u00e0, lo Stato affermava, allo stesso tempo, la sua propria onnipotenza giuridica, il suo potere fondamentale d&#8217;autorizzare positivamente l&#8217;esistenza e l&#8217;esercizio di tutte le religioni nella societ\u00e0 su un piede di uguaglianza legale\u00bb.<\/p>\n<p>Ho indugiato su questa citazione perch\u00e9 mi pare molto chiara nell&#8217;indicare che i suoi pronunciamenti sono legati alla Sitz im Leben (letteralmente: posto nella vita. Termine con il quale la critica delle forme indica il contesto vitale che ha dato origine a una tradizione narrativa orale e successivamente a un testo scritto. In teologia \u00e8 usato in riferimento alla funzione che una particolare unit\u00e0 biblica (un inno, un detto, un racconto, una parabola, ecc. pu\u00f2 avere avuto nella vita e nel culto della comunit\u00e0, n.d.r.). Concretamente \u00e8 legato anche lla differenza tra il liberalismo ideologico direi europeo e quello, invece, diciamolo americano. Ma andiamo alla conclusione dell&#8217;intervento del gesuita statunitense, che riassume bene quanto egli analizza prima ampiamente, tralasciando qui alcune cose e la bibliografia, perch\u00e9 si possono trovare nel gi\u00e0 citato piccolo volume.<\/p>\n<p>Dopo aver compiuto anche un&#8217;analisi del pensiero di Pio XII e di Giovanni XXIII (con l&#8217;inclusione della libert\u00e0, accanto ai valori &#8220;tradizionali di verit\u00e0, giustizia e carit\u00e0&#8221;), ecco dunque, nella costruzione della pace, la conclusione: \u00abLa dottrina della Dignitatis humanae \u00e8 pienamente tradizionale. Essa \u00e8 per\u00f2 anche nuova, nel senso che la tradizione \u00e8 sempre una tradizione di crescita e progresso\u00bb. Affermazioni del diritto alla libert\u00e0 religiosa ci sono state dunque da parte dei Papi precedenti il Vaticano II.<\/p>\n<p>Tali affermazioni quindi sembrerebbero chiare, ma esse lasciarono ancora planare su di esse un dubbio, residuo del violento conflitto del XIX secolo tra Chiesa e liberalismo settario, direi europeo. E questo dubbio si insinu\u00f2 &#8211; scrive Courtney Murray &#8211; nei dibattiti conciliari, come per esempio con la domanda di come sia possibile che un uomo possa avere il diritto di rendere a Dio un culto che non sia, o non lo sia pienamente, in accordo con la legge divina.<\/p>\n<p>Orbene il testo della Dichiarazione rispose a questa e altre simili domande accettando un nuovo status quaestionis, frutto della storia, situandosi in una nuova prospettiva e facendo le dovute distinzioni, che non si erano operate in precedenza. Si compiva cos\u00ec un progresso, uno sviluppo dottrinale, che fu il problema fondamentale soggiacente anche ad altri trattati in Concilio. \u00c8 apparso infatti evidente il fatto che la Chiesa non pecca di arcaismo, di arresto a un certo stadio nell&#8217;evoluzione legittima del pensiero (patristico, medievale, moderno o contemporaneo), e non rifiuta lo sviluppo teologico o finanche del dogma, purch\u00e9 omogeneo.<\/p>\n<p>Ne \u00e8 esempio principe proprio la Dignitatis humanae e per questo essa ha forse incontrato opposizione pi\u00f9 di altri Documenti. \u00abTale dichiarazione \u00e8 infatti segno della crescita della coscienza storica della Chiesa della coscienza umana della dignit\u00e0 dell&#8217;uomo, della coscienza ecumenica del suo ministero di riconciliazione e soprattutto della coscienza evangelica che essa ha di s\u00e9 e della Parola che le \u00e8 stata affidata da Dio, Parola non solo di verit\u00e0, ma anche, ed \u00e8 cosa identica, Parola di libert\u00e0. In fin dei conti la Dichiarazione \u00e8 uno dei maggiori testi del Concilio, come sottolineato da Paolo VI, perch\u00e9 &#8211; e l&#8217;autore tenta di dimostrarlo nella seconda parte del suo testo &#8211; essa \u00e8 un prolungamento temporale del &#8220;messaggio di liberazione&#8221; annunciato da Paolo ad Antiochia (ib., p. 146s.).<\/p>\n<p>Con l&#8217;aiuto del nostro monsignor Pietro Pavan, (il \u201cnostro\u201d si riferisce al fatto che Pavan era trevigiano, mentre Marchetto \u00e8 vicentino. Pavan, poi cardinale, fu tra l\u2019altro una delle persone pi\u00f9 vicine a Tommasa Alfieri, la fondatrice di questo giornale, n. d. r.) uno degli artefici della Dichiarazione per quanto riguarda l&#8217;acceptio rerum &#8211; come dico io -, esaminiamo ora alcuni punti del suo testo (gli elementi cio\u00e8 essenziali del diritto alla libert\u00e0 religiosa) partendo dalla natura, dell&#8217;oggetto e dai soggetti del diritto (P. Pavan, &#8220;Le droit \u00e0 la libert\u00e9 religieuse en ses elements essentiels&#8221;, in Vatican II. La libert\u00e9 religieuse, cit., p. 149-158).<\/p>\n<p>Il N. 2 del Documento comincia con le parole \u00abQuesto Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libert\u00e0 religiosa.\u00bb Si tratta della pi\u00f9 importante e solenne affermazione, direi dichiarazione, del testo, quella che gli d\u00e0 un&#8217;importanza veramente storica, sia nella vita della Chiesa che in quella della famiglia umana. Ma qual \u00e8 la natura di questo diritto che la Chiesa ha proclamato? Chiaramente \u00e8 un diritto naturale e non positivo nel senso che il potere civile lo conceda. In effetti \u00aboggid\u00ec \u00e8 convinzione universale che i diritti non hanno come soggetti, immediatamente e formalmente, dei valori spirituali come la verit\u00e0, il bene morale o la giustizia, poich\u00e9 i soggetti del diritto sono le persone e solamente le persone, fisiche o morali. Di conseguenza i rapporti tra persone e valori spirituali non sono giuridici\u00bb.<\/p>\n<p>Implicite comunque in questa concezione, si trovano certe esigenze di verit\u00e0 valide in ogni tempo. Peraltro \u00e8 sulla natura della persona che \u00e8 fondato il diritto alla libert\u00e0 religiosa, il cui esercizio non pu\u00f2 essere impedito, salvo che per ragione di un ordine pubblico giusto (cfr. D.H. 2). Dunque la maggioranza dei Padri conciliari era orientata verso il concetto di libert\u00e0 religiosa come diritto naturale, o diritto fondamentale della persona, e divent\u00f2 alla fine una quasi unanimit\u00e0. \u00abQuesto diritto della persona umana (&#8230;) nel ordine giuridico della societ\u00e0 dev&#8217;essere riconosciuto e sancito in modo tale che costituisca un diritto civile.\u00bb (D.H. 2).<\/p>\n<p>L&#8217;oggetto di tale diritto comunque non \u00e8 costituito dal contenuto delle varie credenze religiose. Inoltre l&#8217;oggetto del diritto in questione presenta un contenuto &#8220;negativo&#8221;: \u00e8 l&#8217;immunit\u00e0 dalla coercizione, un non agire, una interdizione di far uso di mezzi coercitivi. Trattasi poi di realt\u00e0 sociale e civile, due aggettivi aggiunti al momento di redigere il V schema in cammino verso il Documento finale. L&#8217;immunit\u00e0 dalla coercizione \u00e8 inoltre un oggetto onesto, pienamente conforme alla dignit\u00e0 propria agli esseri umani in quanto persona: esseri intelligenti e liberi per natura e dunque naturalmente portati ad agire con responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>A questo punto non posso non segnalare che a proposito dell&#8217;aggettivazione &#8220;giusto&#8221;, dell&#8217;ordine pubblico, e il richiamo alla responsabilit\u00e0, sono stati introdotti nel testo su proposta dell&#8217;episcopato polacco, mediatore l\u2019allora monsignore Karol Wojtyla. \u00abL&#8217;immunit\u00e0 riguardo alla coercizione ha peraltro un duplice senso, e cio\u00e8 quello di non essere costretti ad agire contro la propria coscienza e l&#8217;altro di non essere impediti, nei limiti richiesti, d&#8217;agire in conformit\u00e0 con essa. Nel primo senso, questa immunit\u00e0, almeno sul piano dottrinale, \u00e8 sempre stata ammessa in campo cattolico; e ci\u00f2 soprattutto in considerazione della dottrina relativa alla libert\u00e0 propria dell&#8217;atto di fede. Intesa nel secondo senso, invece, questa immunit\u00e0 dalla coercizione, come diritto della persona, non \u00e8 stata ammessa che in epoca moderna\u00bb. (ib., p. 151s.)<\/p>\n<p>L&#8217;immunit\u00e0 poi concerne la coercizione da parte di individui, gruppi sociali e poteri pubblici. Per quanto riguarda inoltre lo &#8220;spazio&#8221; di tali libert\u00e0 rimando al N. 2, in cui si dice che tale diritto regola tutta la vita, mentre rimane l&#8217;obbligo morale di cercare la verit\u00e0. Il N. 4 in ogni caso indica lo &#8220;spazio&#8221; di cui sopra, e cio\u00e8 1) la vita religiosa propriamente detta, 2) la comunicazione e la diffusione della fede religiosa e 3) l&#8217;animazione religiosa delle attivit\u00e0 e istituzioni a contenuto temporale. Dunque \u00ablibert\u00e0 di riunione o di costituire associazioni educative, culturali, caritative e sociali.\u00bb (D.H. 4) Tutti sono soggetti altres\u00ec della libert\u00e0 in parola, credenti e non credenti, e le collettivit\u00e0 religiose, soggetti immediati di diritti e doveri, distinti nella personalit\u00e0 giuridica da quella propria dei loro rispettivi membri, le cui famiglie hanno anche il diritto di scegliere quale educazione religiosa dare ai figli (D.H. 5), pur riconoscendosi poi che a loro i genitori non possono imporre la fede religiosa. Infatti essa deve diventare convinzione personale.<\/p>\n<p>Ma ritorniamo al fondamento del diritto che \u00e8 la dignit\u00e0 della persona umana, considerata sotto un triplice aspetto, cio\u00e8 come si manifesta nella storia, \u00aboggetto di una coscienza sempre pi\u00f9 viva\u00bb (D.H. 1), come si ripercuote nell&#8217;ordine giuridico delle comunit\u00e0 politiche (un diritto civile perci\u00f2) e come esercizio di responsabilit\u00e0. Tale dignit\u00e0 \u00e8 pure considerata nelle stesse sue radici, negli elementi costitutivi degli esseri umani stessi, intelligenti e liberi, con responsabilit\u00e0, vale a dire coscienza (cfr. D.H. 2), che significa pure rettitudine morale, anche se i problemi relativi alla coscienza vera o erronea non son presi in considerazione nel nostro Documento, essendo problemi di natura morale e non giuridica, concernenti i rapporti tra le persone e la verit\u00e0 e non quelli tra persone.<\/p>\n<p>Questo aspetto della dignit\u00e0 degli esseri umani \u00e8 presente, come un filo rosso, in tutta la Dichiarazione (v. Numeri 1, 2, 3, 7, 8, 11 e 15). Il Documento rileva tale dignit\u00e0 altres\u00ec dal rapporto di connaturalit\u00e0 con la verit\u00e0, come valore a cui la persona aderisce liberamente senza pressioni. \u00abMomenti e atti che sono la conoscenza e pi\u00f9 ancora l&#8217;amore e l&#8217;agire &#8230;[con] responsabilit\u00e0 o come dovere e amore verso la verit\u00e0 nell&#8217;animo stesso, postula la libert\u00e0 come diritto nei rapporti della vita sociale, cio\u00e8 come immunit\u00e0 dalla costrizione esteriore da parte d&#8217;individui, gruppi sociali e poteri pubblici.\u00bb<\/p>\n<p>Il campo religioso \u00e8 in effetti quello nel quale gli esseri umani impegnano la loro responsabilit\u00e0 al livello pi\u00f9 elevato, al riparo da ogni pressione ingiusta esercitata su di essi dall&#8217;ambiente sociale (cfr. D.H. 2). Si tratta \u00abdella dignit\u00e0 suprema della persona umana\u00bb (v. secondo schema). Ma fu nel terzo schema che si pose la questione in termini nuovi, che rimangono sostanzialmente nel Documento finale. Qui si mette come punto di partenza la costituzione di un fatto: la coscienza crescente che gli esseri umani di oggi hanno acquisito della propria dignit\u00e0 di persone e tale coscienza ha un valore universale, e altres\u00ec poich\u00e9 corrisponde meglio alla psicologia dell&#8217;uomo contemporaneo ed \u00e8 quindi pi\u00f9 accessibile. Ad ogni modo questa dignit\u00e0 che ogni essere umano trae dalla sua vocazione divina \u00e8 ugualmente presente nel Documento finale. \u00abLa verit\u00e0 &#8211; esso dichiara comunque &#8211; va cercata e ad essa si deve aderire fermamente\u00bb (D.H. 3), coscientemente, liberamente e in modo responsabile. Ma gli esseri umani sono intrinsecamente sociali, dunque per natura &#8220;forzati&#8221; a testimoniare la loro fede religiosa.<\/p>\n<p>L&#8217;ulteriore gradino del nostro procedere \u00e8 il rapporto tra libert\u00e0 religiosa e potere pubblici. Monsignor Pavan inizia la sua analisi con la presentazione, a partire dalla Pacem in terris, dello Stato costituzionale, democratico e sociale, oggetto d&#8217;aspirazione delle comunit\u00e0 politiche.<\/p>\n<p>Orbene i loro poteri pubblici sono tenuti, cos\u00ec come gli individui e i gruppi sociali, a riconoscere e rispettare negli esseri umani, cittadini o meno, il diritto alla libert\u00e0 nel dominio religioso (v. D.H.6). E tale zona &#8220;riservata&#8221; appare alla luce dei seguenti principi: di sussidiariet\u00e0 (cfr. D.H.7), di interiorit\u00e0 degli atti religiosi (cfr. D.H. 3), della loro trascendenza (cfr. D.H. 3), della responsabilit\u00e0 personale negli atti religiosi (cfr. D.H. 2), del diritto divino positivo (cfr. D.H. 11), del diritto umano positivo (cfr. D.H. 1, 2, 13 e 15), che sempre pi\u00f9 solennemente proclama la libert\u00e0 religiosa come un diritto dell&#8217;uomo, e ci\u00f2 risulta altres\u00ec dai documenti internazionali (v. D.H. 15).<\/p>\n<p>Monsignor Pavan prosegue con l&#8217;analisi della &#8220;protezione giuridica del diritto&#8221; dell&#8217;organizzazione giuridica dei poteri pubblici e relativo richiamo ai NN. 1, 2, 3, 6, 7, 13 e 15 della nostra Dichiarazione.<\/p>\n<p>Lo studio continua con la &#8220;promozione del diritto&#8221;, da parte dei poteri pubblici (D.H. 6), senza discriminazioni, nonostante si possa dare il caso che, a ragione delle \u00abcircostanze particolari di certi popoli, un riconoscimento civile speciale sia accordato nell&#8217;ordine giuridico a una data comunit\u00e0 religiosa\u00bb (D.H.6), per giungere alla &#8221;limitazione del diritto&#8221; a causa del suo esercizio nei limiti indispensabili a una vita sociale ordinata, degna e feconda, in una parola al bene comune (cfr. D.H. 7).<\/p>\n<p>A questo proposito ai padri conciliari si presentarono due scogli opposti, entrambi da evitare, quello di individui che, col pretesto della libert\u00e0 religiosa, commettono impunemente atti pregiudizievoli ai cittadini o alle societ\u00e0, o l&#8217;altro, dei poteri pubblici, che, col pretesto di esigenze presenti di giustizia, limitano arbitrariamente il diritto in parola. Che criterio dunque adottare per evitare i due sopraddetti scogli? Orbene nel corso di un lungo processo di elaborazione del Documento il primo criterio proposto fu appunto il bene comune, sostituendolo poi col fine obiettivo della societ\u00e0, che peraltro risult\u00f2 ai Padri conciliari cosa fluida, per cui ripiegarono, allora, sull&#8217;ordine pubblico, al fine adottato, ma con certe precisioni importanti, quali i seguenti suoi elementi essenziali, e cio\u00e8 la salvaguardia dei diritti dei cittadini, il mantenimento della pace pubblica fondata sulla vera giustizia e la protezione della pubblica moralit\u00e0 (conforme all&#8217;ordine morale obiettivo).<\/p>\n<p>Tenuto presente quanto precede si potr\u00e0 concludere che \u00abil modello di Stato al quale il nostro Documento si riferisce non \u00e8 certamente laicista o neutralista, ma uno Stato costituzionale, democratico e sociale, dunque uno Stato che stima suo diritto e dovere di condurre un&#8217;azione positiva nei confronti della credenza religiosa, ma in modo confacente alla sua natura.\u00bb<\/p>\n<p>Dunque concludiamo: i diritti umani, s\u00ec, e non solo enunciazione, e con particolare attenzione al diritto alla libert\u00e0 religiosa fin qui analizzata specialmente nelle sue radici conciliari (del Vaticano II) che ne \u00e8 architrave, ma anche attenzione ai cosiddetti diritti (nuovi) oggi proclamati, che tali non sono e infiacchiscono invece quelli fondamentali cosiddetti di prima generazione. Al riguardo mi sia permesso citare pure un mio altro lavoro sulla tanto contestata, da alcuni, Dichiarazione Dignitatis Humanae. Il titolo \u00e8 gi\u00e0 significativo, pur con punto interrogativo finale che stuzzica l&#8217;appetito del lettore, cos\u00ec spero, ed \u00e8 questo: &#8220;La dichiarazione Dignitatis Humanae, rottura o riforma e rinnovamento nella continuit\u00e0 dell&#8217;unico soggetto Chiesa? (A.H.C. 48 -2016\/17- p. 377-395). Le scansioni dello studio portano i seguenti brevi titoli: Introduzione. La corretta ermeneutica conciliare: il Concilio come evento o avvenimento?; Evoluzione omogenea della dottrina pontificia; Nuovo status quaestionis; Elementi essenziali del diritto alla libert\u00e0 religiosa; Rapporto tra libert\u00e0 religiosa e poteri pubblici; Educazione all&#8217;esercizio alla libert\u00e0 religiosa; Alla luce della Rivelazione; Cenni alle sequele della Dignitatis Humanae. Sulla libert\u00e0 religiosa nell&#8217;oggid\u00ec ha parlato recentemente l&#8217;arcivescovo Paul Gallagher, affermando che essere liberi dal punto di vista religioso \u00e8 importante anche da quello delle relazioni internazionali; anzi, \u00e8 una conditio sine qua non per il rispetto della persona umana ed una delle priorit\u00e0 della Santa Sede.<\/p>\n<p>Ma a mettere in pericolo questa condizione essenziale sono anche i paladini dei cosiddetti nuovi diritti, che mostrano di non avere comprensione o interesse nei confronti della realt\u00e0 ontologica della persona umana e della dimensione essenziale della sua dignit\u00e0 trascendentale. Si tratta di un attacco contro la stessa societ\u00e0, che viene mosso anche attraverso l&#8217;ideologia del politicamente corretto, nel nome della tolleranza e della non discriminazione. Si arriva cos\u00ec al varo di leggi che vanno contro la libert\u00e0 di coscienza e di pensiero nel nome di un atteggiamento sintetizzabile nella formula del &#8220;fai quello che vuoi&#8221;. Questa \u00e8 la posta in gioco, e se si parla di ruolo delle religioni per il rispetto della libert\u00e0 di ognuno, si deve pensare anche alla Dichiarazione sulla Fraternit\u00e0 Umana firmata da Papa Francesco nel 2019 con le autorit\u00e0 religiose musulmane a Dubai.<\/p>\n<p>Ma a conclusione del mio lungo andare ritorno al punto di partenza ricordando un &#8220;appello alla giustizia&#8221; formulato dal cardinale Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI, in questi termini finali, in occasione della Celebrazione eucaristica nell&#8217;ambito del Simposio internazionale su &#8220;L&#8217;eredit\u00e0 della Gaudium et Spes quarant&#8217;anni dopo&#8221;. Si era nella Basilica di San Pietro in Vaticano, il 18 marzo 2005 (vedi Opera Omnia VII\/2, p.584s). \u00ab\u00c8 indubbio che oggi il mondo loda la Chiesa quando essa si dedica a opere di giustizia su un piano umano (e poche altre istituzioni al mondo fanno quello che fa la Chiesa cattolica per i poveri e gli svantaggiati). Ma non appena l&#8217;opera della Chiesa a favore della giustizia tocca questioni e problemi che il mondo non ritiene pi\u00f9 collegati alla dignit\u00e0 umana, come la difesa del diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, o quando la Chiesa professa che la giustizia include anche la nostra responsabilit\u00e0 nei confronti di Dio stesso, non di rado il mondo afferra le pietre delle quali parla il Vangelo stesso (&#8230;) Solo se noi cristiani comprendiamo la nostra missione &#8211; che siamo creati a immagine di Dio e che crediamo che &#8220;passa l&#8217;aspetto di questo mondo&#8221; e che Dio &#8220;prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia&#8221; (Gaudium et Spes 39), possiamo affrontare i pi\u00f9 urgenti problemi sociali del nostro tempo da una prospettiva autenticamente cristiana\u00bb. (fine)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota del direttore responsabile Pierluigi Natalia: Concludiamo oggi la pubblicazione dell&rsquo;intervento dell&rsquo;arcivescovo Agostino Marchetto al&nbsp; XLI Seminario Internazionale di Studi Storici &ldquo;da Roma alla III Roma&rdquo;, su &ldquo;Libertas et disciplina&rdquo; in riferimento al tema &ldquo;Religione,<span class=\"more-link\"><a href=\"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/attualita\/giustizia-liberta-disciplina-2\/\">Leggi tutto &rarr;<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":7505,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,2654,25],"tags":[],"class_list":["entry","author-agostinomarchetto","post-7504","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-attualita","category-chiesa-e-societa","category-cultura"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-09-02 11:52:12","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7504"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7504"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7504\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7506,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7504\/revisions\/7506"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sostaeripresa.it\/sito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}